INIZIATIVA “PRECARIA”
PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SUL DIRITTO AL REDDITO SOCIALE
GIOVEDì prossimo 14 alle 21.30 al centro pergoli il Comitato promotore della proposta di legge regionale di "Diritto al reddito sociale" presenta il suo progetto di legge di iniziativa popolare che, arrivato in dirittura d'arrivo, raccolte le 5000 firme richieste, verrà successivamente sottoposto al consiglio regionale, quale proposta concreta per combattere il precariato e garantire le fasce meno protette del mondo del lavoro…
Introduce Fabrizio Recanatesi del csa Kontatto;
saranno presenti Enzo Valentini, membro del Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare, che approfondirà la proposta di legge e le prospettive di affermazione del "reddito sociale";
e Nicola Mancini (csa MezzaCanaja), che introdurrà la sua esperienza di partecipazione nei i mesi caldi del movimento del precariato francese del febbraio e marzo scorsi e oltre
Vi invitiamo alla presentazione.
+INFO:
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a falconara la proposta di legge è stata sostenuta dal CSA Kontatto, che tra l'agosto ed il settembre scorso ha raccolto quasi 500 firme. Riteniamo che l'iniziativa vada allargata all'arco più ampio possibile dei soggetti comunque coinvolti e interessati: in questo senso abbiamo ritenuto di invitare le forze politiche, l'Amministrazione e quanti in città si spendono per rivendicare i loro diritti nel mondo del lavoro…
vi inviamo la bozza del progetto di legge di iniziativa popolare e del materiale introduttivo….
….si accettano caldamente critiche, proposte, partecipazione…..
a presto
Fabrizio
Lavoro flessibile, lavoro precario, interinale, part time, a tempo determinato, parasubordinato, temporaneo, atipico, contratti di formazione, tirocinio, piani di inserimento professionali, co.co.co., co.co.pro.: da oltre un decennio l’incertezza, anche lessicale, si è imposta sui diritti che credevamo “conseguiti” e “garantiti” nel mondo del lavoro. Le presunte necessità di “competitività” del “libero mercato” e delle politiche “neoliberiste” hanno solo comportato l’espansione senza freni del precariato ben oltre settori marginali e di nicchia del mondo del lavoro ma pressocchè in ogni settore produttivo, industriale, dei servizi, pubblico e privato, l’erosione costante dei diritti dei lavoratori, la sanzione per legge della disuguaglianza di trattamento e dell’arbitrio più discrezionale dell’impresa. Sempre più manifeste sono però anche le resistenze dei soggetti invisibili e precari che non accettano queste moderne forme di sfruttamento e servilismo. Ritessiamo le fila del discorso precario a partire dalla proposta di legge regionale di iniziativa popolare da parte delle Comunità Resistenti e dei CSA delle Marche di istituzione del diritto al reddito sociale…
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: ISTITUZIONE DEL DIRITTO AL REDDITO SOCIALE (REGIONE MARCHE)
Entro la fine del 2006 la “Rete delle Comunità Resistenti e dei CSA delle Marche” proporrà, con questa raccolta di firme, un progetto di legge di iniziativa popolare che, *se verranno raccolte almeno 5000 adesioni*, *la Regione Marche sarà formalmente costretta a discutere*. L’istituto che vogliamo introdurre è una proposta di legge che rivendichi il diritto ad un /“reddito sociale”/, composto da una *retribuzione erogata direttamente* dalla Regione ai singoli soggetti che rientrano nelle condizioni previste dalla proposta di legge e da un *“pacchetto” di servizi gratuiti* offerti agli stessi soggetti dagli Enti locali nell’ambito delle proprie competenze (dalla formazione ai trasporti, alla sanità, all’istruzione, all’accesso a manifestazioni culturali).
*L’obiettivo di questa proposta di legge è quello di sottrarre disoccupati e precari dall’incertezza quotidiana*, ponendoli nella condizione di scegliere un lavoro che risponda alle loro esigenze. Se un lavoratore non ha la possibilità di far maturare le proprie competenze nel luogo in cui lavora, se entra tardi nel mondo del lavoro, e permane in una situazione reddituale di primo impiego, si creano effetti deleteri per l’intero sistema economico: viene meno la forza contrattuale di tutti i lavoratori, aumenta il ricorso al lavoro straordinario, si diffonde un senso di passiva subalternità, si diffondono sfruttamento e alienazione; infine diminuisce la produttività.
Il lavoro precario non costituisce una risorsa che crea ricchezza.
*La lotta alla precarizzazione delle condizioni di lavoro rinnova i princìpi sanciti nella prima parte della Costituzione.* Questi sottolineano come il valore delle condizioni di vita dignitosa risponda a specifiche finalità sociali, imponendo alla Repubblica *“la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”* (art. 3 comma 2).
La proposta di legge prevede un’erogazione monetaria pura e semplice (a carico dell’amministrazione regionale), mentre la parte dei servizi funzionerebbe in questo modo: rispetto ai trasporti, sarebbero i Comuni, che poi sono i titolari del trasporto pubblico locale, a dover erogare uno sconto del 50% sul trasporto pubblico urbano a chi già risulta beneficiario di questa proposta di legge. Nel pacchetto dei servizi rientra anche l’esenzione per i ticket sanitari e dei benefici rispetto ai beni culturali, alla fruizione dei beni culturali di competenza dei Comuni tramite il meccanismo delle convenzioni.
E’ corrisposto il reddito sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:
a) compimento della *maggiore età* ;
b) *residenti *nella regione Marche da almeno 18 mesi;
c)* titolari di un rapporto o tipo di lavoro non a tempo pieno ed determinato* che percepiscono un reddito individuale imponibile netto annuo non superiore a 6000,00 euro, o disoccupati;
d)Sono altresì destinatari dei benefici previsti dalla presente legge le lavoratrici e i lavoratori che, pur essendo *titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato*, subiscono, per effetto dell’astensione dal lavoro durante il periodo di congedo di maternità o di paternità, una riduzione percentuale della propria retribuzione tale da determinare la percezione di un reddito individuale annuo non superiore ad euro 6.000,00.
_!DATECI IN FRETTA QUELLO CHE CI SPETTA!_
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Per info sulla raccolta firme a Falconara:
csa_kontatto@inventati.org <mailto:csa_kontatto@inventati.org>
CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO KONTATTO_FALCONARA
*BOZZA PER IL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE:
ISTITUZIONE DEL DIRITTO AL REDDITO SOCIALE (REGIONE MARCHE)
/Art. 1 – Finalità e principi/*
1. La Regione, in conformità all’art. 117 della Costituzione, impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3, 4, 37 e 38 della Costituzione, nonché con l’art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con l’art 4 dello Statuto della Regione Marche.
2. La Regione Marche istituisce e garantisce su tutto il territorio regionale il diritto al reddito sociale quale misura di contrasto all’esclusione sociale.
3. Il diritto al reddito sociale è attuato attraverso l’insieme di prestazioni dirette ed indirette volte ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
4. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali, volte anche al co-finanziamento della Cassa Sociale per il Reddito di Base (CSRB) di cui all’art. 7 della presente legge.
*/Art. 2 – Condizioni soggettive per l’erogazione della retribuzione sociale/*
1. E’ corrisposto il reddito sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:
a) compimento della maggiore età
b) residenti nella regione Marche da almeno 18 mesi
c) titolari di un rapporto o tipo di lavoro non a tempo pieno ed indeterminato che percepiscono un reddito individuale imponibile netto annuo non superiore a 6000,00 euro, o disoccupati.
2. Sono altresì destinatari dei benefici previsti dalla presente legge le lavoratrici e i lavoratori che, pur essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, subiscono, per effetto dell’astensione dal lavoro durante il periodo di congedo di maternità o di paternità, una riduzione percentuale della propria retribuzione tale da determinare la percezione di un reddito individuale annuo non superiore ad euro 6.000,00.
3. Gli aventi diritto presentano alla struttura regionale di cui all’articolo 7, comma 2, anche il tramite il comune di residenza, la richiesta di usufruire del reddito sociale, allegando le dichiarazioni e le documentazioni specificate nel regolamento di cui all’articolo 7.
*/Art. 3 – Prestazioni/*
1. La Regione eroga ai soggetti di cui all’art. 2, una prestazione mensile tale da determinare, in ogni caso, il conseguimento di un reddito individuale netto annuo pari ad euro 6.000,00.
2. L’erogazione monetaria di cui al comma precedente è corrisposta con cadenza mensile ed è rivalutata annualmente sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. La Regione eroga altresì ai beneficiari di cui all’art. 2 una quota, d’importo pari ad una trattenuta previdenziale proporzionata all’entità dell’erogazione economica di cui al comma 1, da versare in apposito Fondo pubblico gestito dalla stessa Regione, da istituire mediante il regolamento di cui all’art. 6. L’interessato, una volta cessata la fruizione dei benefici previsti, per il venire meno di una delle condizioni legittimanti di cui all’art. 2, ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo pubblico con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.
*/Art. 4 – Agevolazioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi culturali/*
1. I soggetti di cui all’art. 2 hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari.
2. La Regione adotta altresì tutte le misure idonee a perseguire le finalità di cui all’art. 1. In particolare promuove e stipula convenzioni con i comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per garantire, previa corresponsione di adeguati finanziamenti, l’accesso e la riduzione del 50% delle tariffe di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi di trasporto pubblico, a favore dei soggetti di cui all’art. 2.
3. la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e stipula convenzioni con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto, in modo tale da garantire ai soggetti di cui all’art. 2 la riduzione del 30% dei costi per la fruizione di attività e beni culturali, e la gratuità dei libri di testo scolastici.
4. Le misure previste dai commi 2 e 3 sono definite ed articolate nel regolamento di cui all’art. 6 e sono preferibilmente attuate e concordate con gli enti locali per quanto di competenza.
*/Art. 5 – Agevolazioni finanziarie/*
1. Ai soggetti beneficiari di cui all’art. 2 titolari di contratto di locazione, la Regione eroga contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito.
*/Art. 6 – Cassa Sociale per il Reddito di Base e Osservatorio/*
1. La Regione istituisce la Cassa Sociale per il Reddito di Base (CSRB) per l’erogazione dei fondi necessari all’applicazione della presente legge.
2. La Regione, in linea con quanto previsto dall’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, istituisce altresì un apposito Osservatorio che provvede:
a) a stabilire i valori delle misure fiscali di cui all’art. 7.
b) a monitorare il gettito derivante dall’ICI e dall’addizionale IRE al fine di fornire proposte relative all’incremento del gettito e al rispetto del principio di equità complessivo del prelievo.
3. Al finanziamento della Cassa Sociale per il Reddito di Base contribuiscono anche i comuni secondo le modalità di cui all’art. 7.
*/Art. 7 – Norma finanziaria/*
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con le risorse derivanti dalla convenzione di cui al comma 1 dell’art. 8 e con le risorse iscritte nel Fondo di cui al successivo comma 2.
2. E’ istituito, a decorrere dall’anno 2006 un apposito Fondo regionale per il finanziamento della CSRB di cui all’art. 6.
3. Il Fondo è alimentato:
a) da risorse regionali Individuate sulla base della programmazione economico-fiinanziaria della Regione e quantificate annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;
b) da eventuali incrementi dell’addizionale regionale IRE sulla base di un sistema a scaglioni da stabilire con apposito provvedimento legislativo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia IRE;
c) da risorse derivanti da eventuali tributi regionali in attuazione dell’art. 119 della Costituzione nell’ambito del federalismo fiscale.
d) da risorse versate dai Comuni attraverso eventuali appositi incrementi delle aliquote ICI comunali su immobili non adibiti a prima abitazione ed eventuali appositi incrementi delle addizionali comunali IRE, sulla base degli studi condotti dall’Osservatorio di cui all’art. 6.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione a decorrere dall’anno 2006 nel Programma Operativo Annuale (POA).
*/Art. 8 – Convenzione/*
1. La Regione promuove la stipulazione di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con i soggetti previsti all’art.12 del DLgs 276/03, affinché vengano trasferiti annualmente alla Regione:
a) un importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie, previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n, 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n, 30), a carico delle società, imprese e datori di lavoro siti nelle Marche;
b) le sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti nelle Marche che si trovino condannate per non avere rispettato le normative in materia di lavoro o comunque inerenti le condizioni dell’occupazione e della prestazione lavorativa.
*/Art. 9 – Disposizioni e modalità procedurali – rinvio/*
1. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni procedurali e le modalità per l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.
2. Attraverso il regolamento di cui al comma 1 si individuano le modalità specifiche attraverso cui i Comuni gestiscono a livello territoriale, attraverso i proprio uffici, l’erogazione del Reddito Sociale.
3. A seguito dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce apposita struttura competente a valutare e ad accogliere le richieste per l’accesso ai benefici, con compiti di coordinamento dell’attività degli enti locali eventualmente coinvolti.
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